PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la «Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri industriali», da celebrare annualmente il giorno 9 ottobre.
      2. La ricorrenza istituita ai sensi del comma 1 del presente articolo è considerata solennità civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2.

      1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni, con la collaborazione degli enti locali, d'intesa con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, promuovono e organizzano, con l'apporto delle scuole di ogni ordine e grado nonché delle università, iniziative pubbliche finalizzate:

          a) a rendere accessibili le informazioni circa le stragi e i disastri industriali avvenuti in Europa e nel mondo;

          b) a finanziare, attraverso l'istituzione di apposite borse di studio, le ricerche storiche e scientifiche sui disastri industriali;

          c) a sviluppare una maggiore consapevolezza della necessità di tutelare la salute e il patrimonio ambientale del Paese;

 

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          d) a informare e a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'opportunità di dare maggiore impulso alla prevenzione e ai princìpi di precauzione e di sostenibilità delle attività umane.

Art. 3.

      1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa annua di 1 milione di euro.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.